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MARCATURA CE AGGREGATI RICICLATI

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Aggregati con obbligo di marcatura CE

Marcatura CE aggregati

Di seguito, è riportata la lista degli aggregati riciclati per uso strutturale per cui è obbligatoria la marcatura CE, con relative norme europee di riferimento:

 

Per calcestruzzo EN 12620:2008
Per opere ingegneria civile e costruzione strade EN 13242:2008
Per massicciate ferroviarie EN 13450:2003
Per opere di protezione (armourstone) EN 13383-1:2003
Per miscele bituminose, strade, aeroporti EN 13043:2004
Per malta EN 13139:2003
E’ possibile scaricare al seguente link:

https://www.abicert.it/wp-content/uploads/2016/10/dm20070411-aggregati.pdf 

il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 11 aprile 2007 circa l’applicazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.

Con la delibera 89 del 2016 il Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente definisce i criteri e indirizzi condivisi per il recupero dei rifiuti inerti, con particolare riferimento:

  1. Agli aspetti relativi  alle caratteristiche dei materiali di recupero utilizzati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e
  2. alle verifiche necessarie per assicurare che tali materiali siano impiegati in modo corretto nel rispetto della tutela ambientale.

E nella produzione e gestione dei rifiuti, il recupero di materia è un cardine sia per la valenza ambientale che economica. Se consideriamo la produzione dei rifiuti in generale risulta evidente come i rifiuti da attività di costruzione e demolizione rappresentino una quota significativa del problema. E proprio per questo il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione è sottoposto ad un obbiettivo vincolante a livello comunitario.

APPROFONDIMENTO

Inoltre nello stesso documento si delineano le linee guida e per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, e sono così definiti: I rifiuti  inerti generati da attività di costruzione e demolizione (definiti dalla normativa vigente – D.Lgs. 36/2003, articolo 2, comma 1, lettera e) – come i “rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee”) prodotti da attività di costruzione e demolizione (attività ricomprese nella sezione F della Classificazione delle Attività Economiche dell’ISTAT – Ateco 2007 ).
Ai rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione sono attribuiti i CER del capitolo 17; vi sono altri rifiuti diversi dai precedenti, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, rifiuti da imballaggi), cui sono attribuiti CER diversi dai 17.

Tabella

Nella tabella di seguito sono riportati i rifiuti così individuati: rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, sicuramente inerti.

Codice Descrizione Restrizioni
17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (Rifiuti contenenti
una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche,
legno, gomma, ecc., ed i rifiuti d cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti
deve essere nota.
– Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da
costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad
esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio,
dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di
altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere
che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
– Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da
costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze
pericolose in quantità notevole.).
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e
ceramiche
17 01 07 Miscugli di
cemento, mattoni,
mattonelle e
ceramiche
17 02 02 Vetro  
17 05 04 Terra e rocce Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti
contaminati
Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, Supplemento Ordinario n.8, è stato pubblicato l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto Ministeriale del 17.01.2018.

Dopo 10 anni sono state aggiornate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il precedente decreto era datato 14.01.2008 e l’attuale è datato 17.01.2018. Sono state recepite alcune disposizioni mutuate sia da norme e regolamenti comunitari sia da legislazioni nazionali di carattere tecnico e ambientale.

E’ favorito l’utilizzo di aggregati riciclati per il confezionamento di calcestruzzi strutturali.

E’ doveroso sottolineare che gli aggregati riciclati possono essere impiegati solo se provvisti della marcatura CE.

Il Decreto Legislativo Criteri Minimi Ambientali è un’opportunità per le aziende: l’utilizzo di materiali riciclati è talmente incentivato da rappresentare l’elemento premiante per aggiudicarsi un appalto. Abicert convalida la tua “Asserzione Ambientale” ISO 14021.

LA CONVALIDA ABICERT

La convalida Abicert permette alla Tua azienda di dimostrare il rispetto dei requisiti previsti nel DM 24 Dicembre 2015 (CAM Edilizia) e ottenere gli incentivi previsti dall’Art. 23 della legge 221 del Dicembre 2015:

Art.23 comma 2. “Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o
dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell’Unione europea, e l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
b) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da  pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, cosi’ come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;  c) l’erogazione di incentivi in favore dei oggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b)”.

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