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Di seguito, è riportata la lista degli aggregati riciclati per uso strutturale per cui è obbligatoria la marcatura CE, con relative norme europee di riferimento:
Per calcestruzzo | EN 12620:2008 |
Per opere ingegneria civile e costruzione strade | EN 13242:2008 |
Per massicciate ferroviarie | EN 13450:2003 |
Per opere di protezione (armourstone) | EN 13383-1:2003 |
Per miscele bituminose, strade, aeroporti | EN 13043:2004 |
Per malta | EN 13139:2003 |
https://www.abicert.it/wp-content/uploads/2016/10/dm20070411-aggregati.pdf
il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 11 aprile 2007 circa l’applicazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.
Con la delibera 89 del 2016 il Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente definisce i criteri e indirizzi condivisi per il recupero dei rifiuti inerti, con particolare riferimento:
E nella produzione e gestione dei rifiuti, il recupero di materia è un cardine sia per la valenza ambientale che economica. Se consideriamo la produzione dei rifiuti in generale risulta evidente come i rifiuti da attività di costruzione e demolizione rappresentino una quota significativa del problema. E proprio per questo il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione è sottoposto ad un obbiettivo vincolante a livello comunitario.
Inoltre nello stesso documento si delineano le linee guida e per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, e sono così definiti: I rifiuti inerti generati da attività di costruzione e demolizione (definiti dalla normativa vigente – D.Lgs. 36/2003, articolo 2, comma 1, lettera e) – come i “rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee”) prodotti da attività di costruzione e demolizione (attività ricomprese nella sezione F della Classificazione delle Attività Economiche dell’ISTAT – Ateco 2007 ).
Ai rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione sono attribuiti i CER del capitolo 17; vi sono altri rifiuti diversi dai precedenti, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, rifiuti da imballaggi), cui sono attribuiti CER diversi dai 17.
Nella tabella di seguito sono riportati i rifiuti così individuati: rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, sicuramente inerti.
Codice | Descrizione | Restrizioni |
17 01 01 | Cemento | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti d cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota. – Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. – Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.). |
17 01 02 | Mattoni | |
17 01 03 | Mattonelle e ceramiche |
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17 01 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
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17 02 02 | Vetro | |
17 05 04 | Terra e rocce | Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati |
Dopo 10 anni sono state aggiornate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il precedente decreto era datato 14.01.2008 e l’attuale è datato 17.01.2018. Sono state recepite alcune disposizioni mutuate sia da norme e regolamenti comunitari sia da legislazioni nazionali di carattere tecnico e ambientale.
E’ favorito l’utilizzo di aggregati riciclati per il confezionamento di calcestruzzi strutturali.
E’ doveroso sottolineare che gli aggregati riciclati possono essere impiegati solo se provvisti della marcatura CE.
Il Decreto Legislativo Criteri Minimi Ambientali è un’opportunità per le aziende: l’utilizzo di materiali riciclati è talmente incentivato da rappresentare l’elemento premiante per aggiudicarsi un appalto. Abicert convalida la tua “Asserzione Ambientale” ISO 14021.
La convalida Abicert permette alla Tua azienda di dimostrare il rispetto dei requisiti previsti nel DM 24 Dicembre 2015 (CAM Edilizia) e ottenere gli incentivi previsti dall’Art. 23 della legge 221 del Dicembre 2015: