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NOVITA’: Decreto “End of Waste” conglomerati bituminosi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018.

In che consiste il decreto?

Il Ministero dell’ambiente ha definito le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Dlgs. 152/06.

Qual è lo scopo del decreto?

Favorire il riutilizzo del maggior quantitativo possibile di conglomerato bituminoso

Il decreto riguarda le modalità con le quali il conglomerato bituminoso, ottenuto dalla scarifica del manto stradale (manutenzione) o dalla sua demolizione, cessa di essere qualificato come rifiuto (End of waste EOW) ai sensi dell’art. 184 ter Dlgs. 152/06 e viene considerato  “granulato di conglomerato bituminoso”, escludendone l’impiego come sottoprodotto, come prescritto all’art. 184 bis del DLgs. 152/06.

Utilità della certificazione ambientale ISO 14001

Sistema di gestione ambientale ISO 14001 e imprese che recuperano fresato d’asfalto (art. 5 del DM 69)

Il DM 69 prevede una specifica disciplina nel caso di aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e aziende registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 (EMAS). In particolare tali aziende certificate 14001 o registrate EMAS non sono tenute alla conservazione dei campioni di granulato, di cui sopra, a condizione che con apposita documentazione possano dimostrare:

  1. il rispetto dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dall’art. 3;
  2. gli esiti della caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso (= il conglomerato bituminoso divenuto end of waste, ossia quando ha cessato di essere un rifiuto a seguito delle operazioni di recupero e nel rispetto delle disposizioni del decreto) in base all’Allegato 1, parte b);
  3. la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto e le destinazioni del granulato;
  4. il rispetto della normativa ambientale;
  5. revisione/miglioramento sistema gestionale;
  6. formazione personale. Si sottolinea, peraltro, che il sistema di gestione ambientale deve essere:
  • certificato da un organismo accreditato
  • soggetto a verifiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo.

Ottima la precisazione del legislatore, volta ad evitare un cattivo uso della certificazione. L’obbligo delle verifiche annuali e triennali di rinnovo previene le conseguenze negative di certificazioni poco serie prive di accreditamento Accredia.

Cosa comporta per le aziende che recuperano il fresato d’asfalto?

Le aziende che recuperano i conglomerati bituminosi hanno un OBBLIGO.

Quando scade l’obbligo?

La SCADENZA dell’obbligo: 30 ottobre 2018.

Il Decreto è entrato in vigore il 3 luglio 2018. Entro 120 giorni, cioè entro il 30 ottobre 2018,  le aziende  titolari di autorizzazioni al recupero di conglomerato bituminoso in procedura ordinaria o semplificata o di altro tipo sono obbligate ad inoltrare  l’istanza/comunicazione di aggiornamento alla regione o alla provincia. Non è chiaro se l’ente possa opporre condizioni specifiche o debba semplicemente recepire.

(art. 6 del D.M. 69 – Entrata in vigore & attività in corso)

Attenzione alla terminologia:

Si parla di conglomerato bituminoso per indicare  il rifiuto, classificato con il codice EER 17.03.02,  costituito dalla miscela di aggregati e leganti bituminosi, determinato da operazioni di fresatura a freddo o da demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (inerti e leganti bituminosi).

Il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere un rifiuto (è diventato “end of waste” = “fine del rifiuto”), grazie alle operazioni di recupero effettuate in ottemperanza a quanto previsto nel decreto, viene invece definito “granulato di conglomerato bituminoso”.

– il produttore è il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione del granulato di conglomerato bituminoso, cioè l’end of waste, non è il produttore di fresato;

– la dichiarazione di conformità è il documento, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’ex art. 47 del DPR 445/2000, con cui il produttore dichiara la conformità del granulato di conglomerato bituminoso (End of Waste) alle prescrizioni del decreto;

– il lotto è una quantità massima di 3000 metri cubi di granulato di conglomerato bituminoso, per la quale è stato effettuato il  campionamento in conformità a quanto descritto nell’Allegato 2 del decreto, consentendone così la trasformazione in “End of Waste”.

End of waste= non è più qualificato rifiuto – EOW ( art. 3 del decreto ministeriale 69).  Affinché il conglomerato bituminoso non sia più identificato “rifiuto”, devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte queste condizioni:

  1. deve poter essere impiegato per gli scopi richiamati nell’Allegato 1 – Parte A del DM69;
  2. deve essere conforme ai requisiti contenuti, in funzione degli impieghi cui è destinato, rispettivamente nelle norme UNI EN 13242 o UNI – EN 13108 – 8;
  3. deve rispettare i requisiti espressi nell’Allegato 1 – Parte B del DM69, cioè:
  4. a) Controlli sui rifiuti in ingresso;
  5. b) Controlli del granulato di conglomerato (end of waste);
  6. c) Controllo delle caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato;

Scopi di impiego

(Allegato 1 parte a) Il granulato di conglomerato bituminoso può quindi essere impiegato, anche da per la produzione di:

aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per la costruzione di strade in conformità con la norma UNI – EN 13242.

– conglomerati bituminosi prodotti con miscelazione a freddo;

– conglomerati bituminosi prodotti con miscelazione a caldo (UNI EN 13108);

Questo impiego puo essere effettuato parte di soggetti diversi dal produttore.

Le verifiche: (Allegato 1 parte b)

Le analisi & il test di cessione

La sezione b dell’Allegato 1 illustra le verifiche che devono essere effettuate sia sui rifiuti, nella fase di “ingresso” all’impianto di recupero, sia sul granulato di conglomerato bituminoso e quindi sull’end of waste.

Le verifiche sul granulato bituminoso (end of waste, materiale in uscita dall’impianto), invece, prevedono l’esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui al punto b.2.1 e alla relativa tabella, e l’effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento massimo di 3000 metri cubi, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802, tipica della gestione delle discariche.

Nel decreto si dice che le analisi ed il test di cessione devono essere eseguiti da un laboratorio certificato. Non viene detto di più. Si potrebbe pertanto assumere che “analisi eseguite in laboratorio certificato” possa anche voler dire analisi eseguite da un soggetto professionale abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale, come ad es. quelli dei biologi  e dei chimici).

Controllo all’ingresso

I controlli sui rifiuti in ingresso servono per accertare che non siano presenti sostanze diverse dal conglomerato bituminoso. Il decreto prevede controlli visivi. Non sono previste apparecchiature specializzate.

Il produttore deve però controllare la presenza dei certificati relativi alle analisi necessarie ai fini di una corretta attribuzione del codice EER, trattandosi di un rifiuto classificato con codice a specchio.

Dichiarazione di conformità (art. 4 – Allegato 2)

Il DM 69 prevede che il produttore – ossia il gestore dell’impianto – deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’ex art. 47 del DPR 445/2000) con la quale attesta il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal decreto stesso. Questa autodichiarazione deve essere: – predisposta al termine del processo produttivo di ciascun lotto di massimo 3000 metri cubi, sulla base del modello contenuto nell’Allegato 2; – inviata all’autorità competente e all’ARPA di riferimento territoriale, mediante raccomandata A/R ovvero per via telematica, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005; – conservata presso l’impianto di produzione o presso la sede legale. Potrebbe essere logico recepire il termine dei 5 anni già previsto per la conservazione dei campioni di granulato, in base all’art.4 comma 3.

Il modello per la dichiarazione di conformità è contenuto nell’Allegato 2 del decreto 69.

Qualche commento sulla compilazione della dichiarazione di conformità secondo l’allegato 2 del DM 69:

Entrambe le sezioni, nelle quali si chiede di indicare il cantiere di provenienza, sembrerebbero, infatti, essere riferite al granulato di conglomerato, ossia all’end of waste: in un caso per espressa previsione normativa (riquadro n. 2), nell’altro per deduzione logica (riquadro n.1) e quindi rappresenterebbero l’uno la ripetizione dell’altro. La prima sezione, in particolare, riguarda i dati del produttore, ovvero il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso. Tale produttore di granulato (end of waste) può non coincidere con il produttore del fresato – rifiuto.

Nota: E’ richiamato il documento di trasporto, e non il formulario di identificazione dei rifiuti, quindi ci si riferisce all’end of waste nel momento in cui viene generato, e non ci si riferisce al cantiere di produzione del conglomerato.

Sembrerebbe  evidente che il “cantiere di provenienza” citato nel modulo sia da riferirsi all’impianto di produzione, i cui dati sono fra l’altro già richiesti nelle sezioni precedenti dello schema di dichiarazione.

Dopo il 3 luglio 2018 e fino alla data di presentazione dell’istanza di aggiornamento si continuano ad adottare le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione per il recupero del fresato, in base a quanto stabilito al comma 2 dell’art.6: “nelle more” dell’aggiornamento dell’autorizzazione il granulato di conglomerato bituminoso (ossia il prodotto non rifiuto ottenuto dalla lavorazione del conglomerato bituminoso classificato rifiuto EER 17.03.02) può essere utilizzato se ha le caratteristiche di conformità di cui all’art. 3 del Decreto, attestate mediante la dichiarazione di conformità di cui all’art. 4 del medesimo decreto) .

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