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EN 1090

EN 1090: la Certificazione relativa alle carpenterie metalliche

La ricerca di informazioni è il primo passo per ottenerla.

La marcatura CE per le strutture in acciaio e alluminio ai sensi della norma EN 1090-1

è  obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014

È tempo di certificazione! Non farti trovare impreparato!

La norma EN 1090 definisce i requisiti per la valutazione di conformità, secondo le caratteristiche del prodotto e le caratteristiche strutturali di progetto. In questo modo l’azienda potrà apporre sul proprio componente metallico la marcatura CE, in modo da poter consegnare il proprio prodotto al  cliente.
La norma è estesa anche ai componenti in acciaio utilizzati in strutture composte da acciaio e calcestruzzo. Inoltre, essa fa riferimento a componenti strutturali sia prodotti in serie che non.
La stragrande maggioranza delle aziende realizza strutture e carpenterie in acciaio e non in alluminio.

Logo Abicert per la EN 1090

EN 1090: Investi per il tuo futuro!

Adeguati e frequenta IL CORSO DI FORMAZIONE  circa la marcatura CE di  metalliche ai sensi della norma UNI EN 1090-1, che riguarda:

  • il quadro normativo della fabbricazione di strutture metalliche D.M. 14.01.2008, Regolamento CPR 305/2011, UNI EN 1090-1/-2;
  • il controllo di produzione in fabbrica (FPC) delle strutture metalliche;
  • il sistema qualità per la saldatura secondo la norma UNI EN ISO 3834;
  • la qualifica delle procedure di saldatura per acciaio e alluminio  secondo le norme UNI EN ISO 15614-1/-2.

EN 1090-1: La marcatura CE delle carpenterie metalliche secondo la norma UNI EN 1090-1

interessa tutti i produttori che effettuano fasi di lavorazioni, anche semplici, su elementi metallici per uso strutturale.

Dal 1 Luglio 2014 c’è l’obbligo di ottenere un certificato da un ente di certificazione notificato presso la Commissione Europea.

ABICert è ente di certificazione notificato con il numero 1982.

Dalle indicazioni contenute nella circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sembrerebbe che tale certificazione sostituisca l’attestazione del Servizio Tecnico Centrale come fino ad ora previsto nel paragrafo 11.3.1.7 del DM 14.1.2008.

La UNI EN 1090-1, versione italiana della norma armonizzata EN 1090-1, definisce i requisiti per la valutazione della conformità e la Marcatura CE secondo il Regolamento 305/11 prodotti da costruzione di:

componenti strutturali in acciaio e alluminio, o kit, immessi sul mercato come prodotti da costruzione;
componenti in acciaio utilizzati in strutture composte acciaio-calcestruzzo;
componenti di serie e non in serie strutturali, tra cui kit.

Dal 1° luglio 2014

gli operatori del settore carpenterie metalliche (cd. centri di trasformazione), per poter effettuare lavorazioni sui prodotti-base in acciaio (ed alluminio) che rientrano tra i prodotti/materiali elencati nella apposita tabella della EN 1090-2 e della EN 1090-3, dovranno essere in possesso della certificazione CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011.

Pertanto, gli Attestati di denuncia attività rilasciati dal STC a far data dal 1.7.2014 potranno essere utilizzati solo nei casi residuali, ovvero per i materiali/prodotti base in acciaio che sono accompagnati dall’attestato di qualificazione nazionale rilasciato dal STC (vedi circolare).

E’ pertanto evidente il vantaggio di ottemperare immediatamente alla Marcatura CE delle carpenterie metalliche secondo la EN 1090-1, anziché intraprendere il percorso di qualificazione come centro di trasformazione.

Il produttore deve preliminarmente qualificare i propri prodotti attraverso prove o calcoli iniziali di tipo e certificare il proprio FPC (Factory Production Control) conformemente alla norma EN 1090-1 mediante l’intervento di un Organismo Notificato secondo criteri definiti dall’Appendice ZA della norma. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.

La Marcatura CE apposta, dovrà poi indicare la conformità all’uso previsto così come specificato nelle varie opzioni della norma stessa.

La norma 1090

richiama poi, per la realizzazione di strutture saldate, o di parti di esse, in acciaio o in alluminio, l’obbligo di condurre tali fasi di lavorazione secondo le parti applicabili delle norme della serie UNI EN ISO 3834. La relazione tra le classi di esecuzione delle strutture e le norme UNI EN ISO 3834 applicabili è contenuta all’interno della norma EN 1090-1.

Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.

Il processo da seguire per poter apporre il Marchio CE sul proprio prodotto varia a seconda della tipologia e della destinazione d’uso. La base della Marcatura CE ai sensi della Norma EN 1090-1 è costituita da:
– Una Dichiarazione di Prestazione redatta dal Fabbricante.
– Un Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica emesso dall’Organismo Notificato.

Quali sono le parti più importanti dei documenti di riferimento?

L’Allegato ZA.2 alla Norma EN 1090-1 stabilisce i compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato ai fini della certificazione:.

Il Fabbricante predispone ed attua un Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC), ovvero un sistema di documenti ed azioni volti ad assicurare il controllo delle fasi di produzione che si estende dalle Prove Iniziali di Tipo (ITT = Initial Type Testing / ITC = Initial Type Calculations)) e ulteriori prove su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito;
L’Ente di Certificazione Notificato, a seguito di un’attività di Ispezione Iniziale e Verifica dell’FPC, certifica che quanto implementato e prodotto sia conforme alle norme vigenti ed emette un Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica;
A seguito della Certificazione di conformità, il Fabbricante emette e sottoscrive una Dichiarazione di Prestazione che, insieme con il Certificato, consente l’apposizione della marcatura CE.
Il Fabbricante può apporre la marcatura CE sui prodotti e introdurli sul mercato;
L’Ente di Certificazione conduce Verifiche per la Sorveglianza, volte a riscontrare che il sistema di controllo della produzione sia effettivamente mantenuto attivo e funzionante dal produttore.

Processi speciali

La EN 1090-2 introduce in un modo più formale il Welding Quality Management WQM e il Responsabile del Coordinamento della saldatura RWC (Responsible Welding Coordinator).

Il tipo di sistema di gestione delle saldature WQM richiesto e la conoscenza e la competenza del Coordinatore responsabile sono collegati alla classe di esecuzione, alla varietà dei materiali e dei processi di saldatura eseguiti dal produttore. E’ richiesto che il sistema di gestione delle saldature WQM soddisfi la parte applicabile della EN 3834.

La saldatura

è il processo speciale più spesso impiegato nella fabbricazione dei prodotti per i quali vige la norma EN 1090-1.
La qualità del processo di saldatura deve essere valutata da un Organismo di Parte Terza.
L’Allegato B della EN 1090-1 e il paragrafo 7 della parte-2 o -3 della EN 1090-2 (acciaio) e della EN 1090-3 (alluminio) documentano come fornire evidenza della conformità:

Un sistema di gestione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 3834 (non è espressamente necessario un certificato secondo la ISO 3834, a meno che non sia espressamente chiesto dal cliente, anche se si tratta della soluzione migliore per dimostrare il soddisfacimento di questi requisiti);
La Qualifica dei Procedimenti di Saldatura, dei Saldatori e degli Operatori.
La qualità del processo di saldatura deve essere valutata da un Organismo di Parte Terza.

Per dimostrare questa conformità è necessariala Qualifica dei Procedimenti di Saldatura, dei Saldatori e degli Operatori.

Le aziende che saldano componenti strutturali in acciaio o in alluminio, devono rispettare le parti applicabili delle norme UNI EN ISO 3834. Oltre a tali requisiti occorre tener conto anche di altre norme per la qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614.

Determinazione della classe di esecuzione

La classe di esecuzione deve essere definita dal committente e deve costituire parte della specifica di progetto.

Ciascun produttore dovrà implementare un sistema di controllo della produzione in fabbrica compatibile con la classe di esecuzione definita.

Ciascun produttore deve scegliere accuratamente la classe di esecuzione che deve essere contemplata nello scopo del certificato che deve chiedere ed ottenere da un ente di certificazione.

Nella EN 1090-2 l’appendice informativa raccomanda livelli diversi di tracciabilità, gestione della qualità della saldatura, criteri di accettazione connessi alle saldature. La classe di esecuzione può essere diversa per le diverse parti di una struttura; ad esempio, una parte soggetta a fatica può richiedere l’assegnazione di una classe di esecuzione EXC3 mentre per il resto della struttura può essere sufficiente l’assegnazione di una classe di esecuzione EXC 2.

La Norma EN 1090

prevede 4 classi di esecuzione (denominate EXC1, EXC2, EXC3, EXC4). La più restrittiva è la EXC4, la più blanda è la EXC1, la più ricorrente è la EXC2. La definizione della classe dipende soprattutto dal livello di sicurezza atteso per l’opera. È compito del progettista designare (sulla base degli Eurocodici) la classe specifica di esecuzione, in funzione delle norme contenute negli Eurocodici pertinenti. La norma EN 1090 inoltre spiega come comportarsi nel caso in cui non sia stata definita la classe di esecuzione. Nell’appendice A della norma sono contenuti i criteri per definire la classe di esecuzione applicabile. Per poter determinare la classe di esecuzione occorre individuare:

– Scelta della Classe di Conseguenza o Consequences Class in funzione della affidabilità, in base all’allegato B della EN 1990:2002. Le Consequences Class applicabili sono CC1, CC2, CC3;
– Scelta della Categoria di Servizio o Service Category in funzione delle azioni a cui la struttura e i suoi componenti possono essere esposti durante l’uso o anche durante il montaggio e il livello di fatica dei componenti in relazione alla loro resistenza. Le Categorie di Servizio possono essere SC1 o SC2;
– Scelta della Categoria di Produzione o Production Category in funzione dei fattori di produzione derivanti dalla complessità dell’esecuzione della struttura e delle sue parti, a seconda dell’applicazione di tecniche, procedure o controlli diversi.

Per le diverse classi di esecuzione

– EXC1 = è applicabile la Parte 4 delle ISO 3834 Requisiti di qualità elementari;
– EXC2 = è applicabile la Parte 3 delle ISO 3834 Requisiti di qualità normali;
– EXC3 – EXC4 = è applicabile la Parte 2 delle ISO 3834 Requisiti di qualità estesi.

Le attribuzioni delle diverse classi di esecuzione sono:

– EXC1=Fabbricati agricoli;
– EXC2 =Edifici;
– EXC3 =Ponti (e altre strutture soggette a fatica);
– EXC4 =Strutture speciali (ponti a campata estesa, centrali elettriche).

Se il produttore sceglie l’ EXC2 (tipica degli edifici), ed otterrà un certificato CE per l’EXC2, non potrà effettuare la marcatura CE di carpenteria metallica per classi superiori se non avrà chiesto ed ottenuto un upgrade del suo certificato presso l’ente di certificazione. I progettisti dovranno essere consapevoli della adeguata richiesta che prescriveranno per l’azienda che eseguirà l’opera, in particolare riguardo al controllo della marcatura CE connessa.

La EN 1090

contempla altri requisiti che regolano diversi processi/attività, in particolare:
– preparazione (Es. taglio termico, foratura);
– montaggio e montaggio di prova;
– tolleranze;
– protezione dalla corrosione;
– fissaggi meccanici;
– ulteriori approfondimenti del processo di saldatura (es. puntatura).

Riepilogando

L’Allegato alla Norma EN 1090-1 stabilisce i compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato ai fini della certificazione:

– Il Fabbricante implementa un Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC), ovvero una sistematica azione di controllo interno permanente della propria produzione che comprende anche lo svolgimento di Prove Iniziali di Tipo (ITT);
– l’Organismo Notificato, a seguito di un’attività di Ispezione Iniziale e Verifica dell’FPC, certifica che quanto implementato e prodotto sia conforme alle norme vigenti ed emette un Certificato del Controllo di Produzione;
– a seguito della Certificazione di conformità, il Fabbricante emette e sottoscrive una Dichiarazione di Prestazione DoP che, assieme al Certificato, costituisce la base per l’apposizione della marcatura CE;
– il Fabbricante può apporre il Marchio CE sui propri prodotti e commercializzarli;
– durante il periodo di validità della certificazione di carpenteria metallica, l’Organismo di Certificazione svolge Verifiche di Sorveglianza finalizzate al controllo del mantenimento del sistema.

Prima di ricevere la verifica ispettiva dell’ Ente Notificato, cosa deve fare l’azienda?

– Definire la propria classe di esecuzione (EXC 1,2,3 o 4) in funzione della affidabilità della carpenteria strutturale;
– definire un Sistema di Controllo del Processo di Fabbrica per il controllo delle fasi di produzione;
– qualificare i saldatori mediante il Patentino;
– qualificare i Procedimenti di Saldatura (WQPR);
– individuare la figura del Coordinatore del Processi di Saldatura;
– gestire in modo adeguato i controlli NON distruttivi sui componenti.

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Confronto

con l’attestazione di denuncia quale centro di trasformazione presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Quali sono i requisiti della nuova norma e come si integrano con quelli contenuti nelle NTC? I due approcci sono effettivamente diversi.

La norma EN 1090 assegna alle strutture in acciaio il sistema di attestazione 2+; ciò significa che per poter marcare CE i propri prodotti il fabbricante deve:

– effettuare le previste prove iniziali di tipo (questo requisito non è previsto dalle NTC);
– mettere sotto controllo il processo produttivo (FPC);
– effettuare test periodici a campione sui prodotti realizzati.

Oltre a questo il produttore deve rivolgersi ad un Organismo Notificato per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma EN 1090-1 delle carpenterie metalliche (occorre fare attenzione perché molti enti che rilasciano le certificazioni ISO 9001 ed EN 3834 non necessariamente sono notificati per il rilascio secondo la EN 1090-1).

Domanda cruciale: L’azienda esegue o meno la progettazione?

Come ci dobbiamo comportare? Le risposte le troviamo al prospetto A1 della norma EN 1090-1
L’appendice A della norma EN 1090-1 descrive infatti le diverse situazioni che si realizzano nella preparazione della specifica del componente, differenziando i casi in cui il produttore esegue la progettazione, o comunque se ne assume la responsabilità, pur avvalendosi di uno studio esterno, dai casi in cui se ne occupa il committente o dai casi ibridi.

Le diverse possibilità… sono richiamate nel prospetto 1 della EN 1090-1.

(Dichiarazione del fabbricante delle proprietà dei componenti strutturali in connessione alla marcatura CE a seconda del metodo di dichiarazione)

Il metodo 3a descritto nel Prospetto 1 si riferisce alla situazione senza esecuzione di progettazione da parte del produttore.

Il Metodo 2 si riferisce alla progettazione eseguita dal fabbricante, in conformità alle parti applicabili degli Euro codici.

Il metodo 3 b invece descrive una situazione alternativa riguardo alla progettazione, quando il fornitore deve dichiarare le caratteristiche strutturali, ma in conformità ad una particolare specifica diversa dagli Eurocodici, prescritta dal cliente, (il metodo diventa ibrido).

Il metodo 1 è quello che prevede di fornire solo informazioni geometriche e sul materiale e ogni altra informazione perche altri possano eseguire valutazione e calcoli strutturali (quello tipico dei venditori di prodotti siderurgici).

La norma EN 1090-1 non contiene direttamente indicazioni che definiscono le modalità con cui eseguire la progettazione strutturale e i relativi calcoli ma rinvia alle norme di progettazione e calcolo presenti nelle relative sezioni degli Eurocodici serie 3 e serie 9.

Qual è il caso più ricorrente tra i produttori di carpenterie metalliche in Italia?

Sicuramente nel 90% delle imprese Il caso più ricorrente è quello con progetto fornito dal committente, descritto al Paragrafo ZA3.4 della EN 1090-1, mentre il più frequente tra i venditori di prodotti siderurgici è il metodo 1, è quello che prevede di fornire solo informazioni geometriche e sul materiale e ogni altra informazione perche altri possano eseguire valutazione e calcoli strutturali.

Le tolleranze dimensionali

Le tolleranze dimensionali sono contemplate all’allegato D della norma EN 1090-2 per le strutture in acciaio e all’allegato G della norma EN 1090-3 per le strutture in alluminio.Entrambe le tolleranze dimensionali, le essenziali e le funzionali sono obbligatorie quando richiamate in una specifica contrattuale, mentre le tolleranze essenziali sono sempre strettamente connesse alla marcatura CE, sono rilevanti rispetto ai requisiti di sicurezza pubblica inclusi nella marcatura CE perché sono collegate alla ipotesi di progetto inerenti la stabilità meccanica definite nell’Eurocodice 3.

Comprendere la norma EN 1090

La norma EN 1090 si applica a tutti i tipi di strutture di carpenteria metallica e si compone di tre parti:

– EN 1090-1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, acciaio e alluminio (marcatura CE);
– Requisiti tecnici per strutture in acciaio: EN 1090-2;
– Invece EN 1090-3: Requisiti tecnici per strutture in alluminio.

Formazione del personale

E’ importante al fine di comprendere al meglio e soddisfare i requisiti della EN 1090 la formazione del personale.
Il fabbricante di strutture metalliche deve:

– avere saldatori qualificati;
– avere un coordinatore di saldatura.

ABICert organizza corsi di formazione.

L’audit, fase finale della tua procedura di certificazione EN 1090

L’ultima fase della certificazione delle carpenterie metalliche secondo la norma EN 1090,viene effettuata da un organismo notificato.
Un organismo notificato deve verificare il processo stabilito dal costruttore di strutture metalliche, in particolare quello del controllo della produzione di fabbrica.

Il marchio CE certifica la conformità normativa dei prodotti venduti all’interno della Comunità europea.
Per il produttore, la marcatura CE è la prova che i suoi prodotti soddisfano i requisiti delle direttive europee applicabili.

Glossario

Che cos’è il PPCS? Purchaser Provided Component Specification (Specifica dei Componenti Fornita dall’Acquirente)

Che cos’è l’ MPCS? Manufacturer Provided Component Specification (Specifica dei Componenti Fornita dal Produttore)

FPC = Factory Production Control = Controllo della Produzione di Fabbrica ed i suoi requisiti sono esplicitati al par. 6.3 della EN 1090-1. I requisiti riguardano: il personale, le attrezzature, la progettazione, la gestione dei componenti approvvigionati, la valutazione dei prodotti, la gestione delle non conformità. La EN 1090-1 richiama la parte 2 che contiene i requisiti tecnici per l’acciaio, mentre la EN 1090-3 li richiama per l’alluminio. Nelle 1090 non vengono richieste le certificazioni 9001 e 3834, anche se la 3834 viene richiamata in più parti ma senza mai richiederne la certificazione da parte di un ente terzo. Le Norme Tecniche per le Costruzioni richiedono espressamente le certificazioni 9001 e 3834 la seconda no. La seconda richiede invece la certificazione dell’FPC da parte di un Organismo notificato.

Prodotti in acciaio e in alluminio per le opere di costruzione che non richiedono la conformità alla norma EN 1090

L’elenco è stato pubblicato dalla Commissione il 7 luglio 2014

NB. Le pergole non richiedono marcatura CE secondo EN 1090 secondo l’elenco.

Alluminio e leghe di alluminio – Prodotti strutturali per opere di costruzione secondo EN 15088:

– cuscinetti e componenti in acciaio utilizzati nei cuscinetti secondo EN 1337;
– rivetti
– cabine e armadi elettrici;
– cavi, corde e fili;
– getti;
– dispositivi fissi di segnaletica stradale ad eccezione dei portali;
– kit per il rivestimento delle facciate secondo ETAG 034;
– tubi formati a freddo di acciaio secondo EN 10219-1;
– componenti per controsoffitti;
– facciate continue secondo EN 13830;
– porte;
– giunti di dilatazione per ponti stradali secondo ETAG 032 e ETA pertinenti;
– tende esterne secondo EN 13561;
– recinzioni e ringhiere non strutturali;
– elementi di fissaggio incollati a strutture in legno;
– piastre di fissaggio e altri elementi di fissaggio gettati in calcestruzzo non coperti da codici di progettazione;
– aste portabandiera;
– forgiati;
– tiranti di fondazione, scarpe di pilastri;
– camini in acciaio secondo EN 13084-7;
– lamiere completamente supportate per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14783;
– cancelli;
– ganci e staffe per muratura secondo EN 845-1;

ANCORA:

– tubolari in acciaio finiti a caldo secondo la norma EN 10210-1;
– prodotti piatti e sezioni in acciaio laminati a caldo secondo EN 10025-1;
– porte e portoni per uso industriale e commerciale da garage – senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo secondo EN 13241-1;
– pali per illuminazione pubblica secondo EN 40-5;
architravi per murature secondo la norma EN 845-2;
– ancoraggi metallici per muratura secondo EN 845-1;
– ancoraggi metallici per calcestruzzo secondo ETAG 001;
-ancoraggi metallici per muratura secondo ETAG 029;
– camini metallici secondo EN 1856-1;
– strutture metalliche prefabbricate in kit secondo ETAG 025;
– componenti e telai in acciaio per cartongesso secondo EN 14195;
– rivestimenti metallici secondo EN 1856-2;
– bulloni non pre-caricabili secondo EN 15048;
– ornamenti
(elenco non esaustivo)

Altri prodotti che non richiedono la conformità

– porte pedonali, industriali, commerciali, porte da garage e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – caratteristiche di resistenza antincendio e/o controllo del fumo secondo EN 16034;
– pali se non prefabbricati;
– condotte e tubazioni;
– elementi di fissaggio per pistole sparachiodi;
– unità immobiliari prefabbricate secondo ETAG 023;
– kit di scale prefabbricate secondo ETAG 008;
– impianti a fune in acciaio e acciaio inox prefabbricati con terminali;
– sistemi di tiraggio prefabbricati con ETA;
– bulloni precaricabili secondo EN 14399-1;
– recipienti a pressione esclusa la struttura di supporto;
– binari o traversine per i sistemi ferroviari;
– rinforzi in acciaio per calcestruzzo o muratura;
– parapetti stradali, barriere di sicurezza, dissuasori d’urto secondo EN 1317-5;
– prodotti di sicurezza per tetti incluse scale e passerelle;
– ponteggi;
– sculture (opere d’arte in metallo);
– viti autoforanti e viti autofilettanti;
– pannelli isolanti autoportanti (pannelli sandwich) secondo EN 14509;
– lamiere autoportanti per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14782 usate in classe strutturale III, come definito nella EN 1993-1-3 e EN 1999-1-4;

NON RICHIEDONO LA CONFORMITA’:

– palancole secondo pr EN 10248-1 e prEN 10249-1;
– chiusure oscuranti secondo EN 13659;
– lamiere e nastri in acciaio inox secondo EN 10088-4;
– barre in acciaio inox, aste, fili, profilati secondo EN 10088-5;
– componenti ed elementi in acciaio e in alluminio prodotti in cantiere;
– scale, passerelle e recinzioni in acciaio e in alluminio facenti parte di una macchina;
– getti in acciaio per impieghi strutturali secondo EN 10340;
– acciai da bonifica per costruzioni secondo EN 10343;
– architravi in acciaio secondo EN 845-2;
– componenti strutturali per gru;
– componenti strutturali per strutture offshore;
– pannelli sandwich a faccia metallica strutturali;
– serbatoi – Serbatoi di acciaio prefabbricati secondo EN 12285-2;
– componenti artigianali di tipo tradizionale e non strutturali (ad es. paline segnavento, cassette delle lettere, rastrelliere per biciclette, recinzioni);
– supporti per segnaletica stradale secondo EN 12899-1;
– connettori per strutture in legno secondo EN 14545;
– elementi di fissaggio tipo tassello per legno secondo EN 14592;
– attrezzature fisse per la circolazione stradale eccetto segnali a ponte (portali) e dei sostegni a sbalzo);
– sistemi oscuranti esterni in accordo alla EN 13569;
– componenti di intelaiature metalliche per sistemi in cartongesso in accordo alla EN 14195;
– condotti metallici per camini in accordo alla EN 1856-2;
– barriere antirumore (eccetto i componenti del relativo telaio d’acciaio) in accordo alla EN 14388;
– bulloneria strutturale non a serreggio controllato in accordo alla EN 15048;
– unità abitative prefabbricate in accordo all’ETAG 023.

Compiti e modalità di immissione sul mercato

L’appendice A della norma EN 1090-1 guida alla redazione delle specifiche. La prima modalità prevede che il fabbricante operi su specifica propria (Manufacturer Provided Component Specification), nella seconda prevede che operi su specifica e progetto del committente (Purchaser Provided Component Specification). In molti casi il committente e il produttore contribuiscono entrambi alla sua preparazione. La specifica di chi fa che cosa va definita specificata al momento della richiesta e dell’ordine.

La tabella A1 della norma EN 1090-1 sintetizza i compiti del produttore e la modalità di dichiarazione delle proprietà dei componenti strutturali e distingue quattro metodi.

Le travi composte saldate e i profili sottili formati a freddo rientrano nel campo di applicazione della EN 1090-1.

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